“In una lettera indirizzata al Presidente Occhiuto avevo chiesto un’integrazione ai criteri previsti dalle Linee guida per il dimensionamento scolastico, per le aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Inoltre, avevo anche suggerito di prevedere che le istituzioni scolastiche sovradimensionate, dovrebbero limitare il numero delle iscrizioni in entrata tenendo conto della capienza massima dei locali e degli spazi disponibili in base alle vigenti norme in materia di sicurezza, così da evitare rotazioni o doppi turni o dilatazioni artificiali del tempo scuola a discapito della qualità dell’offerta formativa”. Cosi in una nota l’Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Reggio Calabria Lucia Nucera.
“Il territorio della Regione Calabria – spiega Nucera – è caratterizzato da ben tre minoranze linguistiche riconosciute dalla legge attuativa dell’art. 6 della Costituzione 482/99, e di seguito riporto la normativa a supporto della salvaguardia delle aree geografiche in cui sono presenti specificità linguistiche rispetto al dimensionamento scolastico.
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha previsto, tra gli obiettivi, la riorganizzazione del sistema scolastico mediante la riforma della disciplina del dimensionamento, intervenuta con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. La legge, riformando l’art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, inserendo i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, adegua l’organizzazione del sistema di istruzione agli sviluppi demografici, che prevedono che il numero degli iscritti alle scuole diminuirà nei prossimi anni a causa della denatalità, comportando una riduzione della necessità di personale scolastico. La norma tiene conto, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale”.
“Bisogna precisare – spiega ancora l’Assessora – che contro tale riforma, in data 28 febbraio 2023 è stato presentato ricorso per illegittimità costituzionale (Reg. Ric. n. 7 del 2023, Parte 1, pubbl. su G.U. del 22/03/2023 n. 12) contro il Presidente Del Consiglio Dei Ministri, mostrando come le disposizioni legislative statali debbano ritenersi costituzionalmente illegittime per violazione di importanti norme costituzionali sostantive, in via diretta ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, conformando in modo profondo e pervasivo le competenze regionali in materia di istruzione, sia di tipo legislativo che amministrativo. L’udienza pubblica per il ricorso è stata fissata per il 21/11/2023”.
“Come previsto al suddetto comma 5-quater, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA sono definiti su base triennale, con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia, previo accordo in sede di Conferenza unificata. Sullo schema di decreto non è stato raggiunto l’accordo in sede di Conferenza Unificata e, ai sensi di quanto previsto al comma 5-quinquies, il contingente organico e la sua distribuzione tra le regioni sono stati definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia.. Pertanto, con decreto interministeriale n. 127 del 30/06/2023 sono stati definiti i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA aa.ss. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027. In particolare, i criteri comportano che il contingente non possa essere superiore a quello determinato mediante l’applicazione dei precedenti parametri indicati dall’articolo 19, commi 5 e 5-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo i quali è assegnato un DS con incarico a tempo indeterminato e un DSGA in via esclusiva solo alle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni (400 nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche). Secondo la nuova disciplina, il contingente organico dei DS e dei DSGA è stato determinato sulla base di un coefficiente, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, stabilito annualmente in maniera tale da rendere minima la differenza a livello nazionale tra il numero di sedi attivabili con la nuova disciplina e quello prevedibile applicando il parametro dimensionale 600 (400). I criteri tengono conto del numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell’organico di diritto dell’anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da parametri perequativi”.
“Confido nella sensibilità e nell’esperienza politica del Presidente Occhiuto – conclude Nucera – affinchè venga tenuto conto delle minoranze linguistiche intervenendo, ove fosse necessario, per ottenere da parte dei ministeri competenti delle deroghe sul numero massimo delle autonomie previste per la regione Calabria”.