Al solo fine di dare una corretta informazione alla cittadinanza si intende chiarire alcuni dubbi interpretativi sulle regole che normano le zone a traffico limitato.
In linea di principio il nostro Codice della Strada detta alcune norme (ormai assunte nella conoscenza comune) che stabiliscono in effetti che la violazione di una norma di divieto, se protratta nel periodo breve, non possa dar luogo alla contestazione di sanzioni multiple.
Ad esempio l’art. 7 del C.d.S. in tema di sosta stabilisce “nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria (comunemente definita multa) è applicabile per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione)
L’art. 198, primo comma ribadisce il principio anzidetto e prevede testualmente che “salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione o omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo”
Tale principio, ormai assorbito nella coscienza comune, in questa fase iniziale di implementazione della Zona a traffico limitato sul nostro lungomare cittadino, ha indotto molti utenti a non comprendere per quale ragione siano loto state notificate più contravvenzioni per il medesimo accesso alla ZTL di via Cristoforo Colombo, a distanza di qualche minuto tra loro.
Giova evidenziare, a tal proposito, al solo fine di fornire una corretta informazione, che le Zone a traffico limitato così come le aree pedonali urbane risultano essere soggette ad una “applicazione restrittiva” che fa eccezione rispetto ai principi generali posti in essere dallo stesso C.d.S. con riferimento al sistema sanzionatorio generale.
Infatti il riferimento normativo che pone una diversa disciplina, rispetto ai principi generali del C.d.S. per le ZTL è dato dall’art. 198 comma 2 del Codice stesso che testualmente di seguito si riporta: “in deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore di divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzione previste per ogni singola violazione”
Tale previsione della quale peraltro si è discusso nelle sedi legislative negli ultimi anni con proposte di modifica per emendarla e ricondurla ai cardini dei principi generali, tuttavia al momento rimane vigente e pienamente efficace.
In ragione di quanto sopra pertanto l’utente della strada è tenuto, una volta entrato nella ZTL ad uscire necessariamente al primo varco possibile che sul nostro lungomare cittadino è quelle che incrocia via Venezia e via Interna Marina, atteso il fatto che in caso contrario il sistema è correttamente tarato per rilevare la seconda infrazione che sarà necessariamente contestata in aggiunta alla prima.
Tale situazione risulta dunque non discendere da valutazioni soggettive poste in essere da chicchessia né tanto meno legata ad alcuna prassi, bensì risponde alla piena osservanza della norma imperativa e senza possibilità di sindacato da parte dell’organo di Polizia procedente non trattandosi di questione soggettive di buon senso ma della doverosa osservanza ed applicazione della legge.
Giova evidenziare e chiarire infine che la segnaletica posta in essere risulta essere quella prevista attesto che è stata preventivamente approvata dal Ministero competente che ne ha valutato la conformità ed ha autorizzato il Comune alla attivazione della ZTL contrariamente a quanto era avvenuto in passato allorquando il sistema installato non era poi risultato idoneo, ragione per la quale per diversi anni gli organi competenti hanno dovuto sopperire utilizzando le vecchie transenne.
Infatti il pannello luminoso (che indica la zona attiva e non attiva) deve essere posto solo sui varchi di accesso in direzione delle auto che provengono dall’esterno, mentre a chi è già in transito all’interno della ZTL è sufficiente sapere che al primo varco di uscita utile dovrà prendere la corretta direzione.
Ciò nonostante, a beneficio di tutta la cittadinanza, si verificherà la possibilità di installare un altro pannello luminoso anche in direzione di piazza Berlinguer, a beneficio di chi fosse già all’interno dell’area, fatte salve le previste autorizzazione.
Il Comandante della Polizia Locale
Francesco Iorno