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Revoca incarico Puzzonia. Tribunale respinge richiesta di risarcimento

Redazione

Respinta dal Tribunale la richiesta di risarcimento da parte del dirigente dell’Ao di Cosenza Puzzonia.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Anna Maria Torchia, in funzione di giudice monocratico, ha respinto la richiesta di pagamento avanzata da Pasquale Puzzonia di 496mila euro nei confronti della Regione Calabria, al fine di ottenere il risarcimento del danno per la illegittima revoca dell’incarico da direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, oltre al danno morale e professionale.
Puzzonia è stato nominato direttore generale dell’Ao di Cosenza con Dgr n. 400 del 30 giugno 2009 e successivo Dpgr n. 158 del 02/07/2009. Il 17 luglio 2009 ha stipulato il relativo contratto per lo svolgimento dell’incarico della durata di 5 anni. Con provvedimento n. 31906 allo stesso sono stati affidati gli obiettivi di mandato. Successivamente, con deliberazione n. 845 del 16 dicembre 2009, è stato approvato, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, L.311/2004, l’Accordo relativo all’attuazione del Piano di riqualificazione e riorganizzazione del servizio sanitario della Regione. Nel mese di giugno del 2010, con la collaborazione di tutti i settori dipartimentali rationae materiae, è stata compiuta una verifica sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal Piano di rientro approvato con la Dgr n. 845 del 2009 sopra citata.
A conclusione del procedimento, con deliberazione n. 508 del 12 luglio 2010, è stata quindi disposta la revoca del direttore generale per gravi motivi ai sensi dell’articolo 14, comma 5, L.r. 11/2004 in relazione allo squilibrio economico accertato sulla base delle risultanze contabili, che hanno evidenziato, nel corso della gestione Puzzonia, un disavanzo finanziario a consuntivo 2009 pari a 51.594mila euro e risultati trimestrali in crescente perdita nel 2010. Puzzonia non ci sta e cita la Regione in giudizio.
Pertanto, l’Avvocatura regionale si costituisce in giudizio, con l’avvocato Paola De Masi, che impugna e contesta tutto quanto affermato da parte ricorrente evidenziando che la cessazione dall’incarico di direttore generale del ricorrente è perfettamente coerente con la L.R. 11/2004 che all’articolo 14 comma V prevede l’ipotesi di decadenza automatica dall’incarico in caso di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico.
Il giudice del lavoro con sentenza n.1021/2017, pubblicata in data 12/12/2017, conferma la legittimità dell’operato della Regione, evidenziando, perfettamente in linea con la difesa dell’Avvocatura regionale, che la cessazione dall’incarico del direttore Puzzonia è perfettamente coerente con la L.r. 11/2004 che all’articolo 14 comma V prevede l’ipotesi di decadenza automatica dall’incarico in caso di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico.
“L’articolo 14 comma V della L.r. 11/2004 – si legge nella sentenza – afferma che l’incarico di Direttore generale può essere revocato prima della scadenza contrattuale ove la Giunta Regionale, in contraddittorio con l’interessato, accerti gravi violazioni dei doveri dell’ufficio, ovvero inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti o agli obiettivi assegnati. In ogni caso il mancato raggiungimento dell’equilibrio economico determina automaticamente la decadenza dall’incarico”.
“Nel caso in esame il dato oggettivo richiesto per la decadenza automatica, cioè il mancato raggiungimento dell’equilibrio economico, emerge documentalmente e, tra l’altro – prosegue la sentenza – non è neppure contestato. Da ciò discende la legittimità dell’operato della Regione in conformità all’articolo 14 comma V della L.r.”.

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