Home » L’AMI AFFRONTA IL DRAMMA SOCIALE DELLE SEPARAZIONI E DEI DIVORZI CHE CREANO NUOVI POVERI

L’AMI AFFRONTA IL DRAMMA SOCIALE DELLE SEPARAZIONI E DEI DIVORZI CHE CREANO NUOVI POVERI

Redazione

Venerdì 23 febbraio 2018, alle ore 16.00, presso la Biblioteca Arnoni dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Cosenza, è programmato il nuovo evento formativo della Sezione Distrettuale di Catanzaro-Cosenza dell’associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani, organizzato in partenariato con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza e la Fondazione Scuola Forense della provincia di Cosenza.

Al convegno “Separazioni e Divorzi: la querelle su assegni di mantenimento, spese ordinarie e straordinarie per la prole e gravi contingenze economiche. Aspetti giuridici e socio-culturali”interverranno: il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, avvocato Vittorio Gallucci; la presidente dell’AMI Catanzaro, avvocato Margherita Corriere; il giornalista Attilio Sabato, direttore dell’emittente Teleuropa Network; la segretaria dell’AMI Catanzaro, avvocato Brunella Tassone.

Ai lavori dell’evento formativo, moderati dal giornalista Valerio Caparelli, addetto stampa dell’AMI Calabria, seguirà un dibattito sul tema a cui potranno partecipare tutti gli intervenuti.

L’argomento che affronteremo in questo speciale evento formativo – annuncia la presidente Margherita Corriere – è di rilevante importanza non solo per gli operatori del diritto, ma anche per chi è interessato a essere informato su argomenti che spesso sono di vitale importanza per le coppie separate o divorziate. Si parlerà, infatti, di assegno divorzile in base al nuovo orientamento assunto dalla giurisprudenza dopo la famosa sentenza della Corte di Cassazione (n. 11504 del 2017, ndr), che ha abbandonato il criterio del tenore di vita, attenendosi, per l’accertamento dell’”an” del diritto a tale assegno, al principio dell’autosufficienza economica che, a detta della  Suprema Corte, fornisce un criterio più coerente con il dettato dell’art. 5 comma 6 della legge sul divorzio rispetto a quello della giurisprudenza precedente”.

Secondo la sentenza della Cassazione, l’autosufficienza economica del coniuge richiedente va determinata sulla base di specifici parametri cui la giurisprudenza di merito dovrebbe richiamarsi con il compito di adeguarli alla concreta fattispecie, tra cui: possesso di redditi di qualsiasi tipo; titolarità di patrimoni mobiliari o immobiliari; capacità e possibilità lavorative effettive di lavoro personale, commisurata a età, salute, sesso, mercato di lavoro pubblico e privato, etc.

L’autosufficienza economica del richiedente l’assegno divorzile va determinata sulla base del caso concreto, poiché – come sostenuto recentemente dalla Cassazione con la sentenza n. 2042 del 26 gennaio 2018 “il coniuge richiedente l’assegno non può riguardarsi come una entità astratta ma deve considerarsi come singola persona nella sua specifica individualità”.

Nel corso del convegno si parlerà anche della diatriba tra spese ordinarie e straordinarie per la prole: in particolare, per quelle straordinarie, dove è importante sapere  per quali occorre, per il successivo rimborso, il preventivo accordo dell’altro genitore. Si tratterà, inoltre, del tema spinoso della crisi economica che sovrasta la nostra società e che ancora di più attanaglia le coppie separate.

Spesso le separazioni generano dei nuclei di nuovi poveri. Tanti sono, infatti, i padri separati che, sebbene percepiscano uno stipendio dignitoso, devono togliere da questo il mutuo della casa coniugale rimasta alla moglie che vi abita con la prole e l’assegno per il mantenimento della prole e, a volte, anche della moglie, rimanendo con una somma così esigua da non potersi permettere nemmeno un appartamento in affitto, tanto da essere costretti a tornare a casa dai genitori oppure a dormire in auto, recandosi magari presso i centri Caritas per un pasto caldo.

L’ingresso è gratuito e la partecipazione all’evento da diritto a 3 crediti formativi per gli avvocati. Su richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Articoli correlati