Il sindaco Ugo Pugliese ha emesso una ordinanza con l’obbligo per i proprietari di cani di rimozione delle deiezioni canine in luogo di pubblico transito a tutela dell’igiene pubblica.
Nell’ordinanza del sindaco si legge:
Premesso che a causa dell’incuria e dell’indifferenza dei proprietari di cani, il suolo pubblico o di pubblico accesso, quali strade, marciapiedi, piazze, parcheggi, parchi e zone verdi, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, provocando notevole disagio e rischio per la salute alla cittadinanza, in particolare per bambini ed anziani, oltre a provocare un notevole stato di degrado del territorio comunale.
Preso atto delle conseguenti problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di escrementi di cani nelle suddette zone del nostro territorio comunale che, oltre a ledere la pubblica igiene, costituisce grave pregiudizio al decoro dell’intera comunità;
Ritenuto opportuno provvedere affinché i proprietari dei cani, o le persone incaricate della loro conduzione, siano sempre muniti di appositi sacchetti di plastica o di qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere tempestivamente gli escrementi;
Atteso di dovere garantire una maggiore igiene dell’area urbana ed una più sicura e tranquilla circolazione per i cittadini;
Ordina ai proprietari dei cani ed alle persone che, a qualsiasi titolo, li conducano e li custodiscano:
– di munirsi obbligatoriamente, durante l’accompagnamento dei cani, di appositi sacchetti in plastica o di qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine che dovranno essere regolarmente smaltite;
– di provvedere immediatamente, appena il cane sporchi i luoghi pubblici o aperti al pubblico, in particolare strade, marciapiedi, piste ciclabili, piazze, parcheggi, parchi e zone verdi, alla raccolta delle deiezioni, al corretto smaltimento delle stesse ed alla pulizia dei luoghi;
– di applicare sempre il guinzaglio (ai cani di grossa taglia anche la museruola) ai cani condotti nei locali pubblici, nei pubblici mezzi di trasporto, nelle vie o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico in occasione di fiere, mercati o comunque vi sia un afflusso considerevole di persone;
– di assicurare la custodia dei loro cani ed adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga;
– di tenere i propri cani a debita distanza dalle altre persone, evitando che gli stessi arrechino disturbo;
– di evitare l’introduzione dei cani nelle aree attrezzate a gioco bimbi, delimitate e non, ancorché al guinzaglio con eccezione di quelli che accompagnano persone invalide;
– chiunque fornisca cibo a cani o altri animali sul suolo pubblico deve provvedere all’immediata e completa pulizia dell’area;
Avverte che i cani rinvenuti liberi saranno accalappiati ed inviati in apposite strutture con addebito delle relative spese di custodia ai proprietari degli stessi, oltre all’applicazione delle sanzioni di cui alla presente Ordinanza;
che i trasgressori della presente Ordinanza, fatte salve le sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni di legge, sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7-bis, comma 1, il quale prevede il pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00, nonché comma 1-bis, del D.Lgs. n. 267/2000.
Dispone che non si applichino ai non vedenti conduttori di cani guida gli obblighi previsti dalla presente Ordinanza.