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ISOLA DI CAPO RIZZUTO(KR): SOSPENSIONE ATTIVITÀ MERCATALI E ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PRESENZA FINO AL 16 GENNAIO 2022

Redazione

IL SINDACO
Richiamati:
 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020;
 il D.L. 6 del 23.02.2020, convertito dalla legge n. 13 del 05.03.2020, il quale introduce
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
virus COVID-2019;
 la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020, registrata dalla Corte dei
Conti il 26.02.2020 con il n. 388;
 i DPCM intervenuti per il contrasto alla citata pandemia;
 il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante la “Proroga dello stato di emergenza
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-
19”, che, oltre a numerose previsioni volte al contenimento della diffusione dell’epidemia,
ha prorogato sino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
Sentiti l’ASP di Crotone e i Dirigenti scolastici;
Preso atto delle informazioni ricevute per le vie brevi dall’ASP di Crotone e dalle farmacie
territoriali convenzionate, dai quali si evince l’allarmante dato di oltre n. 338 persone positive,
sebbene ancora non ufficializzate;
Dato Atto che la situazione epidemiologia sul territorio comunale, unitamente all’alta
trasmissibilità del contagio dovuto alla diffusione delle varianti virali, impongono l’adozione di
misure di mitigazione urgenti;
Ritenuto di dover concedere in via prudenziale un’ulteriore settimana di tempo al fine di consentire
la somministrazione dei vaccini agli alunni ancora non immunizzati, nonché di favorirne l’efficacia
nei soggetti appena sottoposti a vaccinazione, ritenendo altresì verosimile che la protezione dal
virus non sia immediata dopo l’inoculazione del vaccino, ma progressiva dopo almeno 7-14 giorni
dall’iniezione.

Considerato, pertanto, che sussistano i presupposti per l’adozione della ordinanza di carattere
contingibile e urgente al fine di prevenire pericoli per la pubblica incolumità;
Visto l’articolo 54 comma 4 del D.lgs. 267/2000 come sostituito dall’articolo 6 della Legge n.°
125/2008 che stabilisce che “Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato
provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento al
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza
urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto,
anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;
Ritenuto che per la situazione in esame sussista il requisito di:
 contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite
l’adozione di strumenti giuridici ordinari;
 urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica, adottando nell’immediatezza un
provvedimento di natura cautelare;
ORDINA
fino al 16 gennaio 2022
1) la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado (asili nido
compresi); resta consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con
disabilità, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei
rispettivi insegnanti di sostegno;
2) la sospensione delle attività mercatali;
3) la chiusura di tutti i parchi pubblici;
4) il divieto assoluto di stazionamento nelle piazze Berlinguer, Roma, Karl Marx e in tutti i
luoghi pubblici nei centri urbani;
5) il divieto di assembramento nei luoghi antistanti le banche e gli uffici postali;
6) l’obbligo agli esercenti le attività di vendita:
 di effettuare, mediante idonea strumentazione, la misurazione della temperatura
corporea;
 di contingentare gli ingressi presso tali strutture;
 di consentire l’accesso di una sola persona per nucleo familiare.
D I S P O N E
a) La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
b) La sua trasmissione, per opportuna conoscenza e quanto di competenza, ai Dirigenti
scolastici;
c) La sua trasmissione al Sig. Prefetto di Crotone;

d) La trasmissione ai Responsabili di Settore del Comune di Isola di Capo Rizzuto per gli
eventuali adempimenti di competenza;
La presente ordinanza produce gli effetti dal momento della pubblicazione all’albo pretorio on line
del Comune di Isola di Capo Rizzuto e cessa di avere efficacia al raggiungimento dei termini
indicati o, comunque, al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali o regionali che
dispongano diversamente.
Si dà atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche
in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle
altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da €
400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35
“conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
Si dà atto, altresì, che per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si
applicano le disposizioni, le limitazioni e le sospensioni fissate nei vigenti decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, in particolare quelli del 24 ottobre e del 3 novembre 2020 e le ulteriori
misure previste nei relativi allegati, nonché le disposizioni previste nell’ordinanza del Ministro della
Salute del 4 novembre c.a.
In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico locale, ovvero a provvedimenti emanati a
livello regionale e nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le
violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di
cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa
nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della
chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave
reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora
per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria
Locale, perché risultate positive al virus, è punita ai sensi dell’articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934,
n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25
marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso ordinario al Tar di Catanzaro nel termine di
60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, entrambi
decorrenti dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio

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