La norme italiane sul passaggio dal sistema analogico al digitale terrestre per le trasmissioni televisive “vanno riviste”. Lo ha deciso la Corte di giustizia Ue con due sentenze. Una riguarda la causa con cui le società Europa Way e Persidera hanno chiesto l’annullamento della gara per l’assegnazione del dividendo digitale. Nell’altra Persidera ha contestato la decisione con la quale le è stata assegnata una sola frequenza digitale in cambio di due analogiche. Per la Corte il sistema di attribuzione viola il diritto Ue.
Le due cause sono state portate all’attenzione della Corte di giustizia Ue dal Consiglio di Stato che, vista l’importanza dei temi in discussione e delle conseguenze economiche che deriveranno dalle decisioni dei giudici, ha chiesto alla Corte europea di esprimersi in via pregiudiziale per sapere se le norme nazionali che hanno governato il passaggio dal sistema analogico a quello digitale siano compatibili con il diritto dell’Ue. In particolare, è stato chiesto ai togati europei – i quali con l’occasione hanno ricordato che su tutta la vicenda pende ancora una procedura d’infrazione aperta dalla Commissione europea – di indicare se le norme sull’assegnazione onerosa delle nuove frequenze digitali e per la conversione in digitali di quelle analogiche siano in linea con le disposizioni Ue in materia di autorizzazioni, libera concorrenza e con i principi di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pluralismo dell’informazione.
Con la sentenza sulla prima causa intentata da Persidera (operatore di rete costituito da Telecom Italia Media Broadcasting e Rete A, società del gruppo l’Espresso) la Corte ha stabilito che “la normativa italiana sull’attribuzione delle nuove frequenze è contraria al diritto Ue”. E ha invitato i giudici nazionali a verificare se agli operatori preesistenti (Rai e Mediaset) sia stato attribuito un numero di radiofrequenze superiore a quello strettamente necessario alla continuità dei loro programmi. Nella seconda decisione odierna, la Corte ha osservato che il criterio di conversione da analogico a digitale “ha in concreto svantaggiato Persidera” ed è quindi “oggettivamente discriminatorio”. Ma rileva pure che “una simile discriminazione può essere giustificata se costituisce l’unico modo possibile per perseguire obiettivi legittimi di interesse generale”, una condizione che spetta ai giudici italiani verificare.