Non c’è il diritto all’oblio per i dati personali contenuti nel registro delle imprese delle Camere di commercio. Lo ha deciso la Corte Ue, precisando che solo dopo un periodo sufficiente lungo di tempo dopo lo scioglimento della società, gli stati membri possono limitare in casi eccezionali l’accesso ai dati da parte di terzi. Il caso è nato da un imprenditore, Salvatore Manni, che ha chiesto un risarcimento alla Camera di Commercio di Lecce in quanto l’ha ritenuta responsabile per i mancati acquirenti di un complesso immobiliare a causa del fatto che nel suo registro imprese risultava titolare di una società fallita precedentemente. I giudici di Lussemburgo hanno concluso che “il solo fatto che gli immobili del complesso turistico non si vendano perché i potenziali acquirenti hanno accesso ai dati” dell’imprenditore “nel registro delle imprese non può essere sufficiente a giustificare una limitazione dell’accesso dei terzi a tali dati, tenuto conto, in particolare, del legittimo interesse di questi ultimi a disporre di dette informazioni”.