Soddisfazione legittima del Segretario Provinciale del SAP – Sindacato Autonomo di Polizia – Dott. Antonio Giordano, per la sentenza della Corte di Cassazione che pone la parola fine alla vicenda che lo ha visto protagonista contro l’allora Questore di Cosenza, dott. Guido Maria Marino, allorchè quest’ultimo adottò un provvedimento disciplinare nei suoi confronti, ponendo in essere, così, un comportamento riconosciuto definitivamente come antisindacale.
Il SAP – Segreteria Provinciale di Cosenza in persona del suo Segretario Antonio Giordano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Brunella e Pierluca Bonofiglio del foro di Cosenza – aveva presentato appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza, in persona del Dott. Emilio Sirianni, che aveva riformato la prima decisione emessa in accoglimento del ricorso ex art. 28 S.L. proposto dal SAP contro la Questura di Cosenza, appello accolto dalla Corte di Catanzaro, relatore D.ssa Portale, con riconoscimento del comportamento antisindacale dell’allora Questore di Cosenza, oggi Questore di Roma. Impugnando la sentenza il Ministero dell’Interno aveva presentato ricorso presso la Suprema Corte che, ancora una volta, ha riconosciuto la correttezza del comportamento del sindacalista e la assoluta inammissibilità del ricorso del Ministero posto che “le censure dallo stesso mosse miravano esclusivamente a prospettare un diverso apprezzamento delle prove e delle circostanze di fatto valutate dal Giudice di merito in senso contrario alle aspettative del ricorrente” e a ottenere una, inammissibile, rivalutazione della condotta tenuta dal Giordano. I fatti prendono spunto da un articolo apparso nel giugno 2006 sui quotidiani locali nel quale, in seguito all’iniziativa della detta O.S., si denunciavano incapacità gestionali ed amministrative all’interno della stessa Questura, allora diretta dal Dott. Marino, nonché disparità di trattamenti e negligenze ed alla quale era seguita l’apertura di un procedimento disciplinare con contestazione di addebiti allo stesso sindacalista del SAP, presupponendo una strumentalizzazione della sigla sindacale. Così a seguito della contestazione, il Sindacato aveva inoltrato ricorso per comportamento antisindacale dell’allora Questore di Cosenza: il Tribunale di Cosenza, D.ssa Verde, aveva ravvisato che la condotta per cui era causa fosse da qualificare come antisindacale ed aveva conseguentemente accertato e dichiarato antisindacale anche la contestazione di addebiti fatta al sindacalista, ravvisando che il medesimo avesse legittimamente esercitato il diritto sindacale di critica diretta nei confronti della gestione dei poteri amministrativi e disciplinari senza mai effettuare attacchi di natura personale al Questore o considerazioni relative ad aspetti esorbitanti dallo svolgimento delle funzioni istituzionali; successivamente, però, il Tribunale di Cosenza, a seguito di opposizione al decreto, aveva riformato la decisione. Avverso detta sentenza emessa dal Dott. Sirianni, il Segretario Provinciale, Dott. Giordano, attraverso il predetto studio Bonofiglio, proponeva ricorso in appello che veniva totalmente accolto dalla Corte di Catanzaro (Pres. Ammirata, Cons. Roberti, Cons. relat. Portale) la quale dichiarava l’antisindacalità della contestazione dell’addebito revocando la sanzione disciplinare inflitta al Dott. Giordano.
Con la sentenza, emessa ieri dalla Suprema Corte, si cristallizza il riconoscimento della correttezza del comportamento del Dott. Giordano e l’antisindacalità di quello dell’allora Questore di Cosenza che oggi dirige, addirittura, la Questura della Capitale, con le evidenti conseguenze connesse!
Naturalmente enorme è la soddisfazione, anche dei Legali protagonisti, per il risultato raggiunto perché – dopo i pur comprensibili lunghi tempi della giustizia, durante i quali si è verificata una vera gogna mediatica per il Dott. Giordano, quasi fosse stato un denigratore e che ha provocato alla sigla sindacale ed allo stesso Segretario notevoli danni – finalmente vi è stato il riconoscimento della sussistenza dei legittimi diritti esercitati in difesa degli operatori di Polizia. La statuizione costituirà senz’altro un valido precedente giurisprudenziale da utilizzare in casi analoghi in difesa dei sacrosanti diritti di ciascun appartenente alle forze di Polizia contro l’illegittimità di alcuni provvedimenti ingiustamente adottati.