Il Tribunale di Crotone, ha sospeso il pignoramento presso terzi esperito contro un padre di famiglia al quale era stato pignorato un quinto dello stipendio. Il debito è stato nel tempo ceduto diverse volte ad altre società che hanno operato la cd “cartolarizzazione”. Il consumatore affidatosi ad Avvocatideiconsumatori di Crotone ha fatto emergere il dato che il creditore pignorante non aveva provato l’esistenza del credito, ovvero il suo diritto di poter procedere nei confronti del consumatore pignorato per assenza del contratto di cessione. La decisione del Tribunale di Crotone è molto importante non solo perché conferma l’orientamento giurisprudenziale garantista (Corte di Cassazione Sez. VI – 1, Ord., (data ud. 22/09/2020) 05/11/2020, n. 24798) che prevede che la semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione non ha valore se non vengono richiamati specificatamente i crediti ceduti, ma soprattutto perché scardina il principio secondo il quale basta il possesso del titolo esecutivo per procedere con l’esecuzione forzata. Nel caso in esame la società di cartolarizzazione in fase di esecuzione mobiliare non ha provato che tra i crediti ceduti vi fosse quello del consumatore crotonese, e pertanto il procedimento è stato sospeso.
SOSPESO IL PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO DI UN CONSUMATORE PER MANCANZA DELLA PROVA DELLA CESSIONE DEL SUO CREDITO
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