Il paziente avrà il il diritto di abbandonare le terapie. Lo stabilisce l’emendamento della commissione al ddl Biotestamento che sopprime il sesto comma del primo articolo del testo. Il comma eliminato prescriveva che “il rifiuto del trattamento sanitario indicato dal medico o la rinuncia al medesimo non possono comportare l’abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l’erogazione delle cure palliative”. L’emendamento della commissione è passato a larghissima maggioranza: i voti a favore sono stati 360, 21 i contrari e due astenuti.
Camera, ok ad art.1, “cuore” del testo Via libera dell’Aula della Camera al primo articolo 1 della proposta di legge sul Biotestamento. L’articolo, passato con 326 voti a favore, è il “cuore” del provvedimento in quanto regola il consenso informato del fine vita. Hanno votato contro Forza Italia e Alternativa popolare, a favore il Pd, M5S e Mdp. L’esame del provvedimento è ora sospeso: riprenderà dopo il question time.
Iazione alla morte di Davide Trentini, il 53enne malato di sclerosi multipla, deceduto il 13 aprile in Svizzera dove era stato accompagnato dalla Welby per ottenere il suicidio assistito. Lo ha reso noto il procuratore capo di Massa Aldo Giubilaro spiegando che l’iscrizione è avvenuta a seguito dell’autodenuncia di Welby e Cappato.
Nel ddl biotestamento entra il principio del divieto dell’accanimento terapeutico e il conseguente riconoscimento del diritto del paziente di abbandonare totalmente la terapia. La modifica è contenuta in un emendamento del presidente della commissione Affari sociali della Camera Mario Marazziti che ha ottenuto parere favorevole dalla commissione ed andrà votato dall’Aula. In base al testo, “Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative”.
Il medico potrà rifiutarsi di staccare la spina A fronte del rifiuto di un trattamento sanitario da parte del paziente “il medico non ha obblighi professionali”. Lo prevede un emendamento della commissione al ddl biotestamento approvato dall’Aula della Camera. In base alla norma, a fronte della richiesta di un paziente di sospendere i trattamenti un singolo medico potrà rifiutarsi di ‘staccare la spina’. Il paziente potrà comunque rivolgersi a un altro medico nell’ambito della stessa struttura sanitaria.
Vale anche per le cliniche cattoliche – Le cliniche private, ed in particolare quelle cattoliche, convenzionate con il sistema sanitario nazionale, non potranno chiedere alle Regioni di essere esonerate dall’applicazione delle norme sul biotestamento “non rispondenti alla carta di valori su cui fondano i propri servizi”: l’Aula della Camera ha respinto a scrutinio segreto l’emendamento di cui era primo firmatario Gian Luigi Gigli che mirava ad evitare penalizzazioni “nei rapporti che legano” quelle strutture al Sistema sanitario nazionale. L’emendamento è stato bocciato con 335 no e 82 sì.
Un centinaio gli emendamenti da votare, mentre si riaccende la polemica in merito all’articolo della legge che prevede la possibilità di disporre la sospendere di nutrizione e idratazione artificiale per il momento in cui non si fosse più capaci di intendere, con gli ospedali cattolici che equiparano tale opportunità, se “non giustificata”, alla pratica dell’eutanasia.
Il TESTO sulle ‘disposizioni anticipate di trattamento’ è composto di cinque articoli e regolamenta le decisioni sul fine-vita. In base ad esso “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può,attraverso disposizioni anticipate di trattamento (« DAT »), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Può altresì indicare una persona di sua fiducia (« fiduciario ») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.