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Corte, dopo 6 mesi possibile stop rinvio a Paese ingresso Ue

Redazione

Allo scadere dei sei mesi dall’ok del Paese di primo ingresso a farsi carico della richiesta d’asilo, un profugo può far valere il diritto di far esaminare la domanda nel Paese in cui si trova, e non essere trasferito. Lo stabilisce una sentenza della Corte di giustizia europea, in applicazione del Regolamento di Dublino.

La Corte si è pronunciata sul caso di un iraniano, che aveva contestato dinanzi ai giudici austriaci il rigetto della sua domanda di protezione internazionale in Austria e il suo trasferimento verso la Bulgaria, Paese di primo ingresso nell’Ue, che aveva accettato di riprenderlo in carico, e dove l’uomo aveva già presentato richiesta d’asilo.

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