Un minore non accompagnato che diventa maggiorenne nel corso della procedura di asilo conserva il suo diritto al ricongiungimento familiare. La domanda, però, deve essere presentata entro un tempo ragionevole, in linea di principio tre mesi a partire dal giorno in cui gli viene riconosciuto lo status di rifugiato. E’ quanto ha stabilito una sentenza della Corte Ue in merito al caso di una ragazzina eritrea, che ha fatto domanda di asilo in Olanda a febbraio 2014 ed è diventata maggiorenne il giugno successivo, ottenendo l’asilo a ottobre e facendo domanda di ricongiungimento familiare a dicembre. Quest’ultima è stata respinta dal Segretario di stato olandese a maggio 2015 con la motivazione che ormai la ragazza era maggiorenne.
Secondo i giudici di Lussemburgo, i rifugiati minori non accompagnati dispongono di un diritto al ricongiungimento che “non è sottoposto a un margine di discrezionalità da parte degli stati membri”. Inoltre “far dipendere il diritto al ricongiungimento familiare dal momento in cui l’autorità nazionale competente adotta formalmente la decisione con cui si riconosce lo status di rifugiato alla persona interessata e, dunque, dalla maggiore o minore celerità nel trattamento della domanda di protezione internazionale da parte di tale autorità comprometterebbe l’effetto utile del diritto al ricongiungimento”. Al contrario, “far riferimento alla data di presentazione della domanda di protezione internazionale consente di garantire un trattamento identico e prevedibile a tutti i richiedenti che si trovano cronologicamente nella stessa situazione”. Tuttavia, conclude la Corte, “la domanda di ricongiungimento familiare deve essere presentata entro un termine ragionevole, ossia in linea di principio tre mesi a decorrere dal giorno in cui al minore interessato è stato riconosciuto lo status di rifugiato”.