Prendo atto che per la seconda volta il Comune di Crotone, attraverso comunicati dal tenore quanto meno opinabile, travisa letteralmente il contenuto dei provvedimenti giudiziari relativi alla vicenda giudiziaria che interessa l’Arch. Elisabetta Dominijanni. Era già successo a seguito della prima udienza del primo ricorso al TAR, allorquando era stato maldestramente interpretato un primo provvedimento a seguito del quale il TAR Calabria accolse poi totalmente, con sentenza, le doglianze della ricorrente; è accaduto nuovamente ieri allorquando, addirittura senza che fosse ancora reso noto il contenuto del provvedimento cautelare, il Comune di Crotone ha gabellato un mero provvedimento provvisorio, quale rigetto del ricorso proposto dall’Arch. Dominijanni.
Al fine di ristabilire agli occhi dell’opinione pubblica la verità dei fatti, mi preme quindi precisare, allegandolo (così come avrebbe dovuto fare il Comune), il contenuto del provvedimento reso noto solo questa mattina attraverso il sistema informatico della giustizia amministrativa.
Anzitutto, a differenza di quanto sostenuto dal Comune di Crotone, l’Arch. Dominijanni non ha affatto richiesto di essere assunta presso il Comune in quanto tale richiesta non è esperibile innanzi all’autorità giurisdizionale amministrativa.
A fronte dell’inottemperanza alla precedente sentenza del TAR ed alla emissione di provvedimenti che vanno nel senso completamente opposto a quanto stabilito dal giudice amministrativo, è stato proposto un ricorso finalizzato a richiedere l’ottemperanza alla sentenza del TAR che aveva annullato il provvedimento di ritiro del concorso vinto dall’Arch. Dominijanni, richiedendo in particolare al TAR di determinare le modalità di esecuzione della sentenza e di dichiarare nulli o inefficaci i provvedimenti che vanno in senso contrario rispetto alla medesima.
Con il provvedimento emesso ieri e reso pubblico solo questa mattina, il TAR si è limitato a riferire che la valutazione circa la illegittimità di tali provvedimenti postumi impugnati non può essere fatta nella sede “cautelare” in quanto non risulta sussistente un danno grave ed irreparabile dalla impossibilità di attendere la definizione di un giudizio di merito, ma allo stesso tempo ha già fissato per il prossimo giugno 2018 la data dell’udienza di merito. Allo stesso modo il TAR ritiene che tale valutazione circa l’illegittimità – totalmente impregiudicata a tutt’oggi – deve essere fatta attraverso il rito ordinario.
Prendendo quindi a questo punto atto che in base a tale provvedimento l’amministrazione potrà, nell’immediato, esaurire la propria illegittima procedura di reclutamento del dirigente a tempo determinato (evidentemente bandita al solo, illegittimo, fine di bypassare il concorso vinto dall’Arch. Dominijanni), si può serenamente preannunciare l’avvio di una nuova e risolutiva azione giudiziaria finalizzata ad ottenere, una volta per tutte, il diritto all’assunzione della ricorrente, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti per la ritardata assunzione.
Il provvedimento invocato nella sede cautelare (per la particolarità che lo caratterizza) avrebbe permesso di evitare tale “frammentazione” del contenzioso, giungendo a porre un definitivo punto fermo sulla vicenda prima che venga illegittimamente preposto, al vertice del settore tecnico del Comune di Crotone, un soggetto diverso dalla legittima vincitrice del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato del posto di dirigente dell’urbanistica. Ma, evidentemente, se l’amministrazione ha deciso di osteggiare tale percorso risolutivo, avrà senz’altro messo in conto la possibilità che, all’esito del nuovo contenzioso in corso di avvio, dovranno, quanto meno, essere remunerati due dirigenti ed ha altrettanto preso in considerazione la necessità di sostenere gli oneri legali per la resistenza ad una serie di azioni giudiziarie. Ne prendiamo