E’ stato messo un punto fermo alla disciplina dell’Equo compenso, sancendo il divieto per gli Enti Locali di fissare dei corrispettivi inferiori a quelli risultanti.
Si tratta della delibera n.343/2023, con la quale l’Autorità Nazionale Anti Corruzione ha affermato l’illegittimità, relativamente all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, di mettere a base di gara importi ribassati rispetto ai parametri previsti dal DM 17 giugno 2016.
La decisione adottata dall’ANAC per quanto riguarda la disciplina dell’Equo compenso, relativamente all’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura in sostanza, sancisce il divieto di fissare dei corrispettivi inferiori a quelli risultanti dall’applicazione delle tabelle ministeriali, Il pronunciamento dell’ANAC nasce da un’istanza presentata da OICE, l’Associazione di categoria, aderente a Confindustria, che rappresenta le organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica, in merito alla procedura di gara per la realizzazione di un parcheggio multipiano. Tale procedura fissava, per l’attività di progettazione del parcheggio, un importo a base di gara ribassato del 20% rispetto ai parametri ministeriali indicati nel DM 17 giugno 2016. La stazione appaltante aveva motivato la decisione di stabilire un importo ribassato sia appellandosi all’andamento del mercato di riferimento e dei ribassi praticati in gare analoghe, sia contestando l’applicabilità della nuova legge sull’Equo compenso, sostenendo che – anche a seguito dell’approvazione della legge n.49/2023 – le tabelle ministeriali “continuerebbero a costituire un parametro di riferimento dal quale è consentito alle Stazioni appaltanti di discostarsi motivatamente”.
Un orientamento questo bocciato nettamente dall’ANAC che, a seguito di una puntuale disamina, ha stabilito che le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero “criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento”. Le tariffe ministeriali, secondo la normativa attuale, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e l’impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa; le procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare “a prezzo fisso”, con competizione limitata alla componente qualitativa.
“L’ANAC giunge, quindi, alla conclusione che la disciplina contenuta nella legge n.49/2023, in quanto legge speciale, è destinata a prevalere su eventuali previsioni difformi della precedente normativa di cui al d.lgs. n.50/2016. Di conseguenza, la decisione sovente assunta da molte stazioni appaltanti di ribassare i compensi di architetti ed ingegneri non assicura al professionista incaricato un compenso equo, violando la disciplina di settore. Una novità di assoluto rilievo volta, da un lato, a garantire un’adeguata remunerazione per le attività libero professionali, e, dall’altro, idonea anche a tutelare la qualità delle prestazioni tecniche rese da noi professionisti”.
Il Presidente Ordine Architetti PPC della Provincia di Crotone
Arch. Francesco Livadoti