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EGRETARIO GENERALE, NESSUN CONFLITTO INTERESSE DESTITUITE DI FONDAMENTO CENSURE ROSSANO FUTURA

Redazione

Non esiste, in capo al Segretario Generale dell’ente, alcun conflitto di interesse nello svolgimento della funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e della direzione dei controlli interni. Così come non si configura alcuna ipotesi di conflitto di interessi dello stesso Segretario con la funzione di presidente o componente di commissione nella vicenda in questione. 

 È quanto ribadisce l’Amministrazione Comunale attraverso una nota congiunta a firma dello stesso Segretario Generale Nicola MIDDONNO e del Sindaco Stefano MASCARO trasmessa ai consiglieri comunali di ROSSANO FUTURA Tonino CARACCIOLO e Marinella GRILLO, contestando in toto il contenuto delle affermazioni e delle censure diffuse anche sui media e che si definiscono assolutamente prive di ogni fondamento.

Alla luce della dotazione organica dirigenziale dell’Ente, fortemente sotto dotata (attesa la presenza di 3 dirigenti su 7), nelle more dell’espletamento della procedura per la copertura di quella vacanza dirigenziale – si legge nella nota – il Sindaco ha incaricato il Segretario Generale della dirigenza del Settore Affari Istituzionali.

L’incarico dirigenziale del settore Affari istituzionali al Segretario, che ha comportato un risparmio alle casse dell’Ente, è pienamente legittimo perché non si tratta di servizi a rischio corruzione quali potrebbe essere invece gare e contratti piuttosto che i servizi finanziari. Tuttavia il conferimento dell’incarico deve essere legato alla temporaneità.

È stata, quindi, approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale che, nel piano assunzionale 2017 prevede – si precisa – il reclutamento anche del dirigente al settore affari istituzionali mediante la prevista procedura a seguito della corretta pubblicazione di un bando.

Sulla base dell’unico strumento normativo previsto dal legislatore (secondo il quale al Segretario competono le funzioni specificamente elencate nonché tutte quelle che gli vengono attribuire dallo Statuto, dai regolamenti o gli siano conferite dal Sindaco), nell’autorizzare gli enti locali quindi ad attribuire (mediante norme statutarie o regolamenti o provvedimenti sindacali) funzioni aggiuntive al Segretario Comunale, l’Articolo 97, Comma 4, Lettera D del TUEL consente senza limiti prestabiliti – si riporta nella nota – l’attribuzione ad esso di funzioni dirigenziali.

QUINDI NESSUN CONFLITTO DI INTERESSE DI NESSUN TIPO.

 Nel caso, in particolare, della funzione di presidente o componente di commissione di concorso, essa si qualifica come mera attività di valutativa il cui espletamento non comporta né lo svolgimento di attività provvedimentale né quella di carattere gestionale, né, tantomeno, consultiva o di controllo.

LA SCELTA NORMATIVA DELL’ENTE DI ATTRIBUIRE LA FUNZIONE DI PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI CONCORSUALI AL SEGRETARIO GENERALE, IN CONSIDERAZIONE DEL RUOLO DI GARANZIA CHE L’ORDINAMENTO GLI ASSEGNA, È QUINDI LEGITTIMA.

Per quanto riguarda la sentenza del TAR UMBRIA del 2016 citata dai consiglieri CARACCIOLO e GRILLO l’Amministrazione Comunale ricorda, infine, che si tratta di una sentenza riformata dalla recente sentenza del Consiglio di Stato del 2017 che ha ampiamente stabilito che un incarico a tempo determinato non ha carattere concorsuale, ma si sostanzia in una selezione condotta sulla base di curricula professionali e di un colloquio, senza l’approvazione di una graduatoria finale.

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