Alessia Bausone aveva convenuto in giudizio il Dott. Afflitto per sentirne accertare l’ineleggibilità, ai sensi dell’art. 2, co.1, nn. 8-11, legge n. 154/1981, in quanto dipendente dell’ASP di Crotone con la qualifica di dirigente medico di prima fascia, chiedendone la decadenza al fine di poter subentrare al suo posto in Consiglio Regionale.
La Suprema Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso di Alessia Bausone, con Ordinanza del 14 dicembre 2023, ha confermato l’esito dei due precedenti gradi di giudizio, escludendo l’assimilabilità delle funzioni svolte dal Dott. Afflitto rispetto a quelle apicali proprie del direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, stabilendo che: “tale incarico comporta l’attribuzione di compiti di direzione ed organizzazione limitati alla struttura affidata all’Afflitto, la quale costituisce soltanto un’area dell’Unità operativa complessa di Medicina Legale, a sua volta configurabile come un’articolazione del Dipartimento di prevenzione dell’Asp”.
L’ordinanza sottolinea, inoltre, come il Dott. Afflitto non operava in piena autonomia, dal momento che i predetti compiti dovevano “essere svolti in funzione del conseguimento di obiettivi la cui fissazione non è demandata a lui stesso, ma al Direttore di Dipartimento” e che in alcun modo il Dott. Afflitto, in qualità di medico necroscopo, avrebbero potuto condizionare il corpo elettorale.
L’epilogo in Cassazione pone termine in maniera definitiva ad un’odissea giudiziaria durata oltre due anni, che ha visto soccombere la Bausone in ogni grado di giudizio, attesa la totale infondatezza delle sue argomentazioni, e riconfermare le tesi sempre sostenute dal Consigliere Afflitto, il quale ha accolto con grande entusiasmo la decisione della Suprema Corte.